Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOSHIN RYU
1- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita, con sede legale in Torino, Via Sacchi n. 40 un’associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica YOSHIN RYU”
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea generale degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.
2- SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e’ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. In particolare, ha come fine la diffusione delle pratiche sportive originarie dell’Asia e degli elementi psicofisici che stanno alla loro base, con particolare riguardo all’arte tradizionale del Ju-Tai-Jutsu, Arte Marziale giapponese. Si propone, pertanto, di promuovere ed organizzare le attività didattiche per l’avvio e l’aggiornamento in tali discipline psico-fisiche dilettantistiche e per la diffusione della cultura orientale ad esse connesse in ogni sua forma e specie. L’associazione persegue, inoltre, il fine della salvaguardia dell’ambiente quale realtà di esplicazione dello spirito sociale e contesto di attuazione degli scopi perseguiti, nonché quale valore inalienabile ed indistruttibile del genere umano.
3- ASSOCIATI E CONTRIBUTI
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni di buona condotta morale, gli Enti e le società che intendano sostenere, contribuendo, le motivazioni ideali, gli scopi e le iniziative dell'Associazione. Per quanto riguarda i minorenni la domanda di adesione all'Associazione è convalidata dalla firma di un genitore o di chi ne ricopre la patria potestà.
Nei rapporti associativi, gli enti e le società sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da un delegato munito dei necessari poteri.
Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a 5.
Gli associati si dividono in:
- soci ordinari;
- soci emeriti. Tale qualifica verrà attribuita con delibera del Consiglio Direttivo a personalità che si siano particolarmente distinte nel campo della promozione umana e nella promozione delle arti orientali. I soci emeriti sono esentati dal pagamento della quota associativa annua pur mantenendo gli stessi diritti dei soci ordinari.
Chi intende essere ammesso come associato ordinario, deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'istante deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni di questo statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione e di accettarli senza riserve e condizioni.
L'ammissione è deliberata -a suo insindacabile giudizio- dal Consiglio Direttivo.
I nuovi associati ordinari sono tenuti a versare l'importo della quota associativa nei modi e nei termini fissati dal consiglio direttivo.
L'adesione all'Associazione ha una durata annuale, con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in cui è avvenuta l'ammissione; l'adesione si rinnova tacitamente di volta in volta successivamente per egual periodo e salvo recesso da comunicarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo in corso, a mezzo di lettera indirizzata al Presidente dell'Associazione.
La qualità di associato cessa, oltre che per dimissioni -nei termini sopra indicati- per espulsione che può essere decretata dal Consiglio Direttivo per:
- condotta contraria agli ideali, agli interessi ed agli scopi dell'Associazione;
- indegnità morale;
- grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi;
- morosità verso l'Associazione nel pagamento di quote associative, protrattasi per 4 (quattro) mesi dopo formale diffida. E', in ogni caso, fatta salva la perseguibilità delle quote associative insolute al momento della espulsione.
Il provvedimento di espulsione è di competenza del Consiglio Direttivo che lo adotta a maggioranza assoluta dei propri membri ed è insindacabile.
L'associato ordinario è tenuto al versamento, entro il mese di febbraio di ogni anno, della quota ordinaria annua, quale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
4- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente;
- gli istruttori;
- il Collegio dei Sindaci (eventuale).
Tutte le cariche associative sono gratuite.
ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
In caso di impedimento ed assenza dello stesso dal Vice Presidente, se nominato; in caso di impedimento ed assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.
Essa è convocata dal presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.
Le convocazioni sono fatte dal Presidente con avviso contenente la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare spedito al domicilio di ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza ed affisso nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Essa può essere convocata nella sede dell'Associazione o altrove, purchè in Italia.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti in assemblea.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati; ogni associato non potrà avere più di due deleghe.
All'Assemblea generale:
- spetta l'approvazione del rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- spetta deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;
- spetta l'esame delle questioni di fondamentale importanza riguardanti l'attività dell'Associazione, che le siano sottoposte dal Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo;
- spetta deliberare in ordine all'eventuale scioglimento dell'Associazione con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto ai sensi dell'art. 6 successivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Sindaci ove nominato.
Le deliberazioni dell’assemblea nonché il rendiconto economico finanziario devono essere affisse nella sede sociale per i 15 giorni successivi alla riunione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 consiglieri eletti dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi.
Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea che provvederà alla loro conferma o sostituzione; anche se confermati dall'Assemblea, i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo cui partecipano.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta almeno i 3/5 dei membri dello stesso lo ritengano necessario e quindi ne provochino la convocazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed il voto del presidente prevale in caso di parità.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso, recante l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo della riunione, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea.
In particolare:
- nominare nel suo seno il presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti;
- formulare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e curarne l'esecuzione;
- programmare iniziative e progetti specifici di servizio e di formazione dei volontari;
- decidere su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento dell'Associazione e per la realizzazione degli scopi associativi, nonché su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario per la gestione dell'Associazione, senza limitazione di sorta;
- deliberare l'ammissione e l'espulsione degli associati;
- determinare le quote associative annuali nonché stabilirne criteri, misura e modalità di riscossione;
- predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'assemblea per l'approvazione, deliberare l'impiego dei fondi di cassa;
- accettare donazioni e contributi da terzi;
- deliberare l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
- assumere e licenziare personale dipendente;
- provvedere ad ogni incombenza rimessa alla sua competenza.
PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi ed ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio.
Il Presidente:
- provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- vigila sulla coerenza delle attività con gli obiettivi e le motivazioni ideali dell'Associazione;
- vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi dell'Associazione;
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo;
- provvede alle convocazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e le presiede;
- predispone una relazione sull'attività dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea unitamente al rendiconto annuale.
ISTRUTTORI
Sono istruttori i soci che in possesso di Cintura nera e qualifica di maestro verranno ritenuti degni dal Consiglio Direttivo Nazionale in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale, di diffondere l’insegnamento dell’arte del Ju Tai Jutsu.
Gli istruttori sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale che accerta i requisiti per la nomina.
Tali requisiti sono:
- il possesso della cintura nera Yoshin Ryu;
- il possesso della qualifica di Maestro Yoshin Ryu e di abilitazione all’insegnamento;
- la presentazione di un programma per la gestione di una attività sportiva dilettantistica considerato valido dalla Commissione Tecnica.
COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei sindaci, ove nominato, è composto da 3 (tre) membri scelti anche al di fuori degli associati, che durano in carica tre esercizi.
Al Collegio dei Sindaci si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 1397 e segg. c.c. fermo restando che la loro carica è gratuita, salvo rimborso spese.
5- PATRIMONIO - ESERCIZIO - BILANCIO
L'Associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo legittimo divengano di proprietà dell'Associazione;
- delle somme acquisite al patrimonio o accantonate per qualsiasi titolo.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote associative annuali a carico degli associati;
- dagli interessi e vendite patrimoniali;
- da ogni provento, liberalità ricevuta o somma riscossa a qualsiasi titolo.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso.
Il bilancio con la relazione del Presidente è sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea generale con voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto.
In caso di liquidazione l'Assemblea generale nomina uno o più liquidatori scelti al di fuori dell'Associazione e ne determina i poteri.
Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
7 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed a quelle in materia associativa.
